Informazioni per l'importazione di determinati prodotti di origine animale nell'Unione Europea (UE)

A causa del rischio di introdurre malattie, esistono procedure rigorose per l'importazione di alcuni prodotti di origine animale nell'Unione Europea (UE). Tali procedure non si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra Stati membri dell'UE o a prodotti di origine animale introdotti in piccole quantità destinati al consumo personale provenienti da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Tutti i prodotti di origine animale che non soddisfano questi standard saranno consegnati all'arrivo nell’Unione Europea per essere ufficialmente smaltiti. La mancata dichiarazione di questi prodotti può essere sanzionabile o comportare un procedimento penale.

Le merci di seguito elencate, non possono essere introdotte nell'Unione Europea a meno che il peso combinato delle merci di cui ai punti 2, 3 e 5 non superi i 2 chilogrammi per persona.Nel caso di merci provenienti dalle Isole Faroe o dalla Groenlandia, il peso combinato delle merci di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 non superi i 10 chilogrammi per persona.

1. Piccole quantità di carne, latte e carne e prodotti lattiero-caseari (ad eccezione del latte in polvere per lattanti, degli alimenti per lattanti e degli alimenti speciali necessari dal punto di vista medico o degli alimenti per animali domestici necessari per motivi di salute)

È possibile portare o inviare nell’Unione Europea, partite personali di carne, latte e carne e prodotti lattiero-caseari (ad eccezione del latte in polvere per lattanti, degli alimenti per l'infanzia e degli alimenti speciali necessari dal punto di vista medico o degli alimenti per animali domestici necessari per motivi di salute) solo se provengono dalle Isole Faroe o dalla Groenlandia e il loro peso non supera i 10 chilogrammi a persona.

2. Latte in polvere per lattanti, alimenti per lattanti e alimenti speciali necessari dal punto di vista medico

È possibile portare o inviare nell’Unione Europea scorte personali di latte in polvere per lattanti, alimenti per l'infanzia e alimenti speciali necessari dal punto di vista medico solo se:

• provengono dalle Isole Faroe o dalla Groenlandia, il loro peso totale non supera i 10 chilogrammi a persona e:

a) non devono essere refrigerati prima del consumo;

b) siano prodotti di marca confezionati

c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso

• provengono da paesi (diversi dalle Isole Faroe o dalla Groenlandia), il loro peso totale non supera i 2 chilogrammi a persona e:

a) non devono essere refrigerati prima del consumo;

b) siano prodotti di marca confezionati

c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso

3. Alimenti per animali domestici necessari per motivi di salute

È possibile portare o inviare nell’Unione Europea scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessarie per motivi di salute solo se:

• provengono dalle Isole Faroe o dalla Groenlandia, il loro peso combinato non supera i 10 chilogrammi a persona e:

a) non devono essere refrigerati prima del consumo;

b) siano prodotti di marca confezionati

c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso

• provengono da paesi (diversi dalle Isole Faroe o dalla Groenlandia), il loro peso combinato non supera i 2 chilogrammi a persona e:

a) non devono essere refrigerati prima del consumo;

b) siano prodotti di marca confezionati

c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso

4. Piccole quantità di prodotti della pesca destinati al consumo umano privato

È possibile portare o inviare nell’Unione Europea scorte personali di prodotti della pesca (compresi pesce fresco, essiccato, cotto, stagionato o affumicato e alcuni frutti di mare, come gamberi, aragoste, cozze non vive e ostriche non vive) solo se:

• il pesce fresco sia eviscerato;

• il peso per persona dei prodotti della pesca non superi i 20 chilogrammi o, il peso di un pesce, se supera tale limite

Queste restrizioni non si applicano ai prodotti della pesca delle Isole Faroe o della Groenlandia.

5. Piccole quantità di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano privato

È possibile portare o inviare all'UE partite personali di altri prodotti di origine animale, come miele, ostriche vive e cozze e lumache vive solo se:

• provengono dalle Isole Faroe o dalla Groenlandia e il loro peso combinato non supera i 10 chilogrammi a persona;

• provengono da paesi (diversi dalle Isole Faroe o dalla Groenlandia) e il loro peso combinato non supera i 2 chilogrammi a persona.

È possibile portare o inviare all'UE piccole quantità di prodotti di origine animale di diverse delle cinque categorie di cui sopra (punti da 1 a 5) se conformi alle norme stabilite in ciascuno dei punti pertinenti.

6. Quantità più elevate di prodotti di origine animale

È possibile portare o inviare all'UE solo grandi quantità di prodotti di origine animale che soddisfano i requisiti delle spedizioni commerciali, vale a dire:

• i requisiti di certificazione, come stabilito nel pertinente certificato ufficiale UE;

• la presentazione delle merci, corredata di documentazione adeguata, presso un posto di controllo frontaliero dell'UE all'arrivo nell'Unione.

7. Prodotti non soggetti a queste regole

I seguenti prodotti non sono soggetti alle norme di cui ai punti da 1 a 6:

• pane, torte, biscotti, cialde, pane tostato e prodotti tostati simili contenenti meno del 20 % di prodotti lattiero-caseari e di prodotti a base di uova, trattati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), del Decreto 2007/275/CE della Commissione (1);

• cioccolato e prodotti dolciari (comprese le caramelle) contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti, trattati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), del Decreto 2007/275/CE;

• integratori alimentari confezionati per il consumatore finale contenenti piccole quantità (in totale meno del 20 %) di prodotti animali trasformati (tra cui glucosamina, condroitina, chitosano, condroitina e chitosano), esclusi i prodotti a base di carne;

• olive ripiene di pesce;

• pasta e tagliatelle non unite o ripiene di prodotti a base di carne, contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e di ovoprodotti, trattati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), del Decreto 2007/275/CE;

• consommé e aromi confezionati per il consumatore finale contenenti meno del 50 % di oli, polveri o estratti di pesce e trattati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), del Decreto 2007/275/CE."